Come previsto dalla legge 4 agosto 2017, n.124, art.1 commi 125-129 (legge annuale per la concorrenza e per il mercato), vi è l’obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni.
Come previsto poi dall’art.35 del decreto crescita DL 34-2019 la pubblicazione deve effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento a sovvenzioni e contributi ricevuti per cassa nell’esercizio finanziario precedente.